Art. 1
1 / 14Campo di applicazione.
In vigore dal 4 feb 2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, recante modifica della direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, già modificata dalla direttiva 2000/71/CE della Commissione, del 7 novembre 2000;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003);
Visto l'articolo 14 della legge 17 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 28 ottobre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle attività produttive e il Ministro della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
(Campo di applicazione).
1. Il presente decreto, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, stabilisce le specifiche tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e, quando non sono in mare, le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna.
1-bis. Il presente decreto stabilisce, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità dei combustibili, a uso dei fornitori, oltre che per i combustibili di cui al comma 1, anche per l'elettricità usata nei veicoli stradali.
2. I combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da diporto e dalle altre navi della navigazione interna, quando le stesse sono in mare, sono soggetti alle disposizioni del titolo III alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relative ai combustibili marittimi delle navi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-21;66#art-1