Art. 10
10 / 11Sanzioni
In vigore dal 14 dic 2024
1. L'armatore, l'esercente o il comandante che violano le norme di cui all' sono puniti con la sanzione di cui all'articolo 1215, primo comma, del codice della navigazione.
2. L'armatore o l'esercente che violano le norme di cui agli , comma 1, e 8, commi 1 e 2, sono puniti con la sanzione di cui all'articolo 1216 del codice della navigazione. La stessa pena si applica al comandante ma la pena è ridotta.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-14;65#art-10