Art. 11
11 / 11Disposizioni finali
In vigore dal 1 apr 2005
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, nel caso in cui le violazioni riguardano prescrizioni relative al materiale definito di categoria 1 e 2, ai sensi del regolamento, sono sempre disposti il sequestro e la distruzione del materiale in questione, con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Sirchia, Ministro della salute
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-21;36#art-11