Art. 65 bis · Uffici di trasferimento tecnologico
Capo IISez. IV

Art. 65 bis

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Uffici di trasferimento tecnologico

In vigore dal 23 ago 2023
1. Le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-65-bis