Capo II›Sez. IV
Art. 50
61 / 291Liceità
In vigore dal 19 mar 2005
1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.
2. L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-50