Art. 48 · Attività inventiva
Capo IISez. IV

Art. 48

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Attività inventiva

In vigore dal 19 mar 2005
1. Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell', questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-48