Art. 246 · Disposizioni abrogative
Capo VIIISez. VII

Art. 246

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Disposizioni abrogative

In vigore dal 19 mar 2005
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244; c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411; d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354; e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795; g) l' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540; i) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973; l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, fatto salvo l'; m) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977; n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32; o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; p) la legge 3 maggio 1985, n. 194; q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620; r) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986; s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60; t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70; u) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1989, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989; v) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 gennaio 1991, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1991; z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349; il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio 1993, n. 302; aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595; bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360; cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391; dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890; ee) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995; ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198; il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447; gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95; hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164; ii) l' della legge 18 ottobre 2001, n. 383; ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26; mm) i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater dell' della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63; nn) il decreto del Ministro delle attività produttive 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002; oo) l' della legge 12 dicembre 2002, n. 273; pp) i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell' della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Marzano, Ministro delle attività produttive Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Fini, Ministro degli affari esteri Baccini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-246