Capo VIII›Sez. VI
Art. 245
290 / 291Disposizioni procedurali
In vigore dal 15 ago 2009
1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme degli del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice.
2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all', iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.
3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui all', iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.
4. Le norme di procedura di cui all' concernenti la funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice.
5. Le norme di procedura di cui agli si applicano con l'entrata in vigore del codice.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 14-24 aprile 2008, n. 112 (in G.U. 1a s.s. 30/04/2008, n. 19) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo 245, "nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado e' iniziato e si e' svolto secondo le norme precedentemente in vigore".
- La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 123 (in G.U. 1a s.s. 6/5/2009, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo 245, "nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-245