Art. 244 · Trattamento delle domande
Capo VIIISez. V

Art. 244

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Trattamento delle domande

In vigore dal 19 mar 2005
1. Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di trascrizione e annotazione, anche se già depositate al momento della data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al capo IV, sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle condizioni di ricevibilità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-244