Art. 243 bis · Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
Capo VIIISez. IV

Art. 243 bis

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Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

In vigore dal 2 set 2010
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull'applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione IV-bis, del presente Codice.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-243-bis