Art. 243 · Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca
Capo VIIISez. IV

Art. 243

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Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

In vigore dal 2 set 2010
(Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca) 1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca sono soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, dal testo originario dell' del presente Codice e dal testo attuale del medesimo articolo, in vigore al momento in cui le invenzioni sono state conseguite, ancorchè in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-243