Art. 216 · Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine
Capo VI

Art. 216

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Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine

In vigore dal 19 mar 2005
1. Il Consiglio dell'ordine nomina tra i suoi componenti un presidente, il quale ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui conferite dal presente codice. 2. Il presidente può delegare a componenti il Consiglio attribuzioni di segreteria o di tesoreria. 3. Il Consiglio nomina altresì fra i suoi componenti un vice presidente, il quale sostituisce il presidente in sua assenza o impedimento oppure su delega dello stesso per singoli atti.
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