Art. 187 · Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa
Capo IVSez. III

Art. 187

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Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa

In vigore dal 23 mar 2019
1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a: a) domande ritenute registrabili ai sensi dell', comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorità; b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda; c) registrazioni; d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all', comma 2; e) rinnovazioni; f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute. f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione; f-ter) sentenze di cui all', comma 5. f-quater) le domande di modifica al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e le modifiche avvenute. 2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'. 3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-187