Capo IV›Sez. II
Art. 182
223 / 291Ricorso
In vigore dal 2 set 2010
1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'opposizione, è comunicato alle parti, le quali, entro il termine di cui all', comma 1, hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-182