Art. 164 · Domanda di privativa per varietà vegetale
Capo IVSez. I

Art. 164

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Domanda di privativa per varietà vegetale

In vigore dal 2 set 2010
1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere: a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene; c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia; d) il nome e la nazionalità dell'autore della varietà vegetale; e) l'eventuale rivendicazione della priorità; f) l'elenco dei documenti allegati. 2. Alla domanda devono essere uniti: a) la descrizione della varietà vegetale. In caso di varietà ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall'ufficio ricevente; b) la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche; c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in Italia o all'estero. La documentazione redatta in lingua straniera è corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario; d) la dichiarazione di cui all'; e) i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate; f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'; g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131. 3. I documenti indicati al comma 2, lettere d), ed e), possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2, lettera c), possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d'inizio delle prove di coltivazione della varietà. 4. La varietà è descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varietà similari conosciute. 5. Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal costitutore. 6. Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell', è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati l'origine e la natura della modifica genetica.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-164