Art. 163 · Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari
Capo IVSez. I

Art. 163

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Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

In vigore dal 27 mar 2019
1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto. 2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato: a) nome e indirizzo del richiedente; b) numero del brevetto di base; c) titolo dell'invenzione; d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in commercio nonché indicazione del prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa; e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunità. 2-bis. Fatto salvo il periodo transitorio di cui all' dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, i diritti conferiti da un certificato complementare di protezione basato su un brevetto europeo di cui all' sono quelli previsti dall' dell'Accordo medesimo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-163