Art. 153 · Segretezza della domanda internazionale
Capo IVSez. I

Art. 153

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Segretezza della domanda internazionale

In vigore dal 19 mar 2005
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all'ufficio designato la comunicazione di cui all' del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, o la copia di cui all' del medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorità. 2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può dare comunicazione di essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.
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