Art. 143 · Indennità di espropriazione
Capo IIISez. I

Art. 143

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Indennità di espropriazione

In vigore dal 19 mar 2005
1. Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l'indennità fissata ai sensi dell' ed in mancanza di accordo fra il titolare e l'amministrazione procedente, l'indennità è determinata da un collegio di arbitratori. 2. All'inventore o all'autore, il quale provi di avere perduto il diritto di priorità all'estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito all'espropriazione, è concesso un equo indennizzo, osservate le norme relative all'indennità di espropriazione. 3. I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro dei titoli di proprietà industriale a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-143