Art. 113 · Decadenza del diritto
Capo IISez. VIII

Art. 113

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Decadenza del diritto

In vigore dal 19 mar 2005
1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneità e alla stabilità non sono più effettivamente soddisfatte. 2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte dell'amministrazione competente: a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà; b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto; c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata. 3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-113