Art. 111 · Diritti patrimoniali
Capo IISez. VIII

Art. 111

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Diritti patrimoniali

In vigore dal 19 mar 2005
1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. 2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-111