Capo II›Sez. VIII
Art. 110
123 / 291Diritto morale
In vigore dal 19 mar 2005
1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varietà vegetale può essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-110