Art. 109 · Durata della protezione
Capo IISez. VIII

Art. 109

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Durata della protezione

In vigore dal 19 mar 2005
1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla data della sua concessione. 2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico. 3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-109