Capo I
Art. 1
1 / 291Diritti di proprietà industriale
In vigore dal 22 giu 2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli della Costituzione;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, come modificata dall', comma 8, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, e come ulteriormente modificata dall' della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, ed in particolare l', recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale;
Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1948, n. 795;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338;
Vista la legge 3 maggio 1985, n. 194;
Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 60;
Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70;
Vista la legge 19 ottobre 1991, n. 349;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391;
Vista la legge 21 dicembre 1984, n. 890;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
Visti i commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater dell' del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 28 ottobre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati, espresso in data 22 dicembre 2004 e del Senato della Repubblica, espresso in data 21 dicembre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Diritti di proprietà industriale
1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-1