Art. 1
1 / 7Finalità
In vigore dal 3 mar 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento di cittadini di Paesi terzi;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed, in particolare, l' e l'allegato A;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.1.
Finalità
1. Il presente decreto non si applica ai familiari dei cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.
2. Per familiari di cittadini dell'Unione europea si intendono il coniuge, i discendenti diretti o quelli del coniuge di età inferiore ai 21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-01-10;12#art-1