Art. 5 · Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003
Capo I

Art. 5

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Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003

In vigore dal 14 gen 2005
1. All' del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nel processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-5