Art. 4 · Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 5 del 2003
Capo I

Art. 4

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Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 5 del 2003

In vigore dal 14 gen 2005
1. All' del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-4