Art. 27 · Modifiche all'articolo 2525 del codice civile
Capo II

Art. 27

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Modifiche all'articolo 2525 del codice civile

In vigore dal 14 gen 2005
1. All'articolo 2525, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «venticinque euro ne» sono inserite le seguenti: «per le azioni».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-27