Art. 20 · Modifiche all'articolo 2447-novies del codice civile
Capo II

Art. 20

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Modifiche all'articolo 2447-novies del codice civile

In vigore dal 14 gen 2005
1. All'articolo 2447-novies, secondo comma, del codice civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In tale caso, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle società di cui al capo VIII del presente titolo, in quanto compatibili.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-20