Art. 5
5 / 6Sanzioni
In vigore dal 4 gen 2005
1. Chiunque effettua pubblicità a mezzo stampa o nei servizi della società dell'informazione in violazione dei divieti stabiliti all' è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.582,25 a euro 25.822,80.
2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque effettui pubblicità radiofonica vietata ai sensi dell' ovvero, la sponsorizzazione vietata degli eventi od attività di cui all', commi 1 e 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-16;300#art-5