Art. 4
4 / 6Sponsorizzazione di eventi e di attività
In vigore dal 12 apr 2007
1. La sponsorizzazione di un evento o di un'attività è vietata qualora gli stessi si svolgano contemporaneamente in più di uno Stato appartenente alla Comunità europea ovvero il cui organizzatore sia costituito da più soggetti residenti in più di uno Stato della Comunità.
2. È vietata altresì la sponsorizzazione di un evento che per quanto attiene la sua organizzazione produca direttamente effetti transfrontalieri.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46.
4. È vietata la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco nel contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, che abbia lo scopo o l'effetto diretto od indiretto di promuovere tali prodotti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-16;300#art-4