Capo II
Art. 4
4 / 13Inadempienze della struttura di controllo
In vigore dal 16 mar 2023
1. Alla struttura di cui all', comma 1, lettera a), numero 1), che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi, impartiti dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila. La stessa sanzione si applica alle strutture che continuano a svolgere attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali e fatta salva la facoltà del predetto Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio.
2. La struttura di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle attività di controllo su una denominazione protetta, discrimina tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo di tale denominazione oppure pone ostacoli all'esercizio del diritto a detto accesso è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro sessantaduemila.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 11 gennaio - 10 marzo 2023, n. 40 (in G.U. 1ª s.s. 15/03/2023, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «di euro cinquantamila», anziche' «da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;297#art-4