Capo I
Art. 3
3 / 13Piano di controllo
In vigore dal 29 mag 2026
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a carico del quale la struttura di controllo di cui all', comma 1, lettera a), numero 1), o una competente autorità pubblica accerti una non conformità classificata grave nel piano di controllo di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio della predetta struttura, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo che pone in essere un comportamento diretto a non consentire le ispezioni e/o a impedire il prelievo di campioni ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attività di verifica dei documenti da parte degli incaricati della struttura di controllo, di cui al comma 1 o degli agenti vigilatori del Consorzio di tutela di cui all', comma 1, lettera c), numero 1), è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di euro cinquecentosedici.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti della struttura di controllo di cui all', comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela di cui all', comma 1, lettera c), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto.
4-bis. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
4-ter. Per gli illeciti previsti dai commi 3 e 4, con la diffida ad adempiere la struttura di controllo e il Consorzio di tutela possono inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione di origine protetta e dell'indicazione geografica protetta.
5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;297#art-3