Art. 16
16 / 16Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 1 gen 2007
1. Il Presidente dell'Istituto ed i componenti degli organi di cui agli , sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli organi dell'Istituto previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, restano in carica, nell'attuale composizione, fino alla nomina degli organi di cui al comma 1. Il Comitato di indirizzo adotta i regolamenti di cui all', entro sessanta giorni dal suo insediamento.
3. Fino alla data di approvazione del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, continuano ad applicarsi le norme di amministrazione e contabilità adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313. Sono consentite le variazioni di bilancio eventualmente necessarie nel periodo transitorio.
4. Il personale in posizione di comando o utilizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi degli , comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, presso l'Istituto nazionale per la valutazione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è confermato, a domanda, fino alla copertura dei posti a seguito dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all', comma 2, da indire entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, secondo periodo del presente articolo.
5. Alla data di insediamento dei nuovi organi è abrogato l' del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data è altresì abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313.
6. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Comitato di indirizzo e del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. All'Istituto sono trasferiti i rapporti attivi e passivi in capo all'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;286#art-16