Art. 11 · Personale comandato

Art. 11

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Personale comandato

In vigore dal 16 dic 2004
1. L'Istituto può avvalersi, con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio, e in numero comunque non superiore a dieci unità, di personale amministrativo, tecnico e di ricerca, in posizione di comando, proveniente dall'amministrazione dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle istituzioni scolastiche o da altre amministrazioni dello Stato, dalle università, da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali. 2. I comandi del personale proveniente dalle istituzioni scolastiche non possono protrarsi per più di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico. 3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti, secondo la disciplina definita con il regolamento di cui all', comma 1, lettera a). 4. Il servizio prestato in posizione di comando è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;286#art-11