Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 26 ott 2004
1. I dirigenti, o i funzionari da essi delegati, delle Direzioni provinciali del lavoro, incaricati della rappresentanza nei giudizi di opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rappresentano e difendono, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei giudizi di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 ottobre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca La Loggia, Ministro per gli affari regionali Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-10-06;251#art-21