Capo I
Art. 6
6 / 11Disposizioni applicabili alle succursali di banche extracomunitarie
In vigore dal 6 ago 2004
1. L'articolo 95 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
«Art. 95.
Succursali di banche extracomunitarie
1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-07-09;197#art-6