Art. 6 · Disposizioni applicabili alle succursali di banche extracomunitarie
Capo I

Art. 6

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Disposizioni applicabili alle succursali di banche extracomunitarie

In vigore dal 6 ago 2004
1. L'articolo 95 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: «Art. 95. Succursali di banche extracomunitarie 1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-07-09;197#art-6