Art. 19 · Valutazione dei risultati dei programmi

Art. 19

Abrogato19 / 25

Valutazione dei risultati dei programmi

In vigore dal 27 feb 2011
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-26;154#art-19