Art. 1 · Finalità e obiettivi

Art. 1

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Finalità e obiettivi

In vigore dal 9 lug 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l' della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visti gli della legge 5 marzo 2001, n. 57; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 29 aprile 2004; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: . Finalità e obiettivi 1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, si conforma ai principi di modernizzazione di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all', comma 2, lettere a), b), c), h), i), u), z), aa), bb), cc), dd) e gg), e a tale fine è riferito al sistema pesca, comprendente l'acquacoltura, in cui l'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attività economiche e sociali, deve essere basata su criteri di sostenibilità.
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