Art. 1 · Finalità e obiettivi

Art. 1

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Finalità e obiettivi

In vigore dal 2 feb 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l' della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visti gli della legge 5 marzo 2001, n. 57; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 29 aprile 2004; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: . Finalità e obiettivi 1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, si conforma ai principi di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all', comma 2, lettera v), concernente la razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sulla pesca marittima svolta dagli imprenditori ittici, dai pescatori e dagli altri soggetti per i quali è responsabile, direttamente e unitariamente, lo Stato italiano secondo le pertinenti norme comunitarie ed internazionali. La razionalizzazione del sistema pesca è ispirata, altresì, ai principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela degli eco-sistemi. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-26;153#art-1