Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 21 lug 2004
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 maggio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Marzano, Ministro delle attività produttive Sirchia, Ministro della salute La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;179#art-10