Art. 5 · Apporto di vitamine, minerali e altre sostanze

Art. 5

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Apporto di vitamine, minerali e altre sostanze

In vigore dal 30 lug 2004
1. In attesa dell'adozione di specifiche disposizioni comunitarie, i livelli ammessi di vitamine, minerali ed altre sostanze sono definiti nelle linee guida sugli integratori alimentari pubblicate dal Ministero della salute.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;169#art-5