Art. 17 · Norme tecniche

Art. 17

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Norme tecniche

In vigore dal 30 lug 2004
1. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche per l'esecuzione del presente decreto.
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