Art. 17 · Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro
Capo IV

Art. 17

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Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro

In vigore dal 24 set 2015
1. Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato è costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che la presiede, dal direttore dell'INPS e dal direttore dell'INAIL del capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato competente. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. 2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, sono inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede territoriale competente dell'Ispettorato e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Ispettorato. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
  • La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 5 giugno 2013, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 12/06/2013, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150, nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziche' interrompe il termine di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981.
  • Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, ha disposto (con l'art. 11, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. medesimo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-23;124#art-17