Art. 16 · Abrogazione norme
Capo IV

Art. 16

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Abrogazione norme

In vigore dal 8 mag 2004
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le seguenti norme: a) legge 25 maggio 1970, n. 364, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6; b) legge 15 ottobre 1981, n. 590; c) legge 14 febbraio 1992, n. 185; d) , comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1993, n. 250; e) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324; f) , comma 1, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380; g) articolo 127, commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; h) articolo 69, commi 10 e 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; i) , comma 1, e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;102#art-16