Capo IV
Art. 15
17 / 20Dotazione del Fondo di solidarietà nazionale
In vigore dal 28 apr 2018
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32.
2. Per gli interventi di cui all', comma 3, lettera a), è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo denominato "Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi".
Per gli interventi di cui all', comma 3, lettere b) e c), è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo denominato "Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori".
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all', comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell', comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all', comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo il, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;102#art-15