Capo III
Art. 12
14 / 20Statuto e amministrazione
In vigore dal 28 apr 2018
1. 1. Gli Organismi collettivi di difesa sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci e verificato dal soggetto preposto al riconoscimento dell'idoneità allo svolgimento delle attività.
2. Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non può essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'Organismo collettivo di difesa.
3. Lo statuto deve altresì prevedere:
a) il diritto alla ammissione per tutti gli imprenditori agricoli,... aventi i requisiti prescritti...;
b) la nomina del collegio sindacale...;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32;
d) la riscossione dei contributi consortili che può essere eseguita anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.
4. Le disposizioni di cui alle lettere a),b)... e d) del comma 3 si applicano anche alle cooperative agricole di raccolta trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, riconosciute idonee dalla regione o dalla provincia autonoma per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;102#art-12