Art. 10 · Pubblicità degli interventi
Capo II

Art. 10

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Pubblicità degli interventi

In vigore dal 28 apr 2018
1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli , sono pubblicati sui siti internet delle Autorità competenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;102#art-10