Capo V
Art. 13
13 / 19Scuola primaria
In vigore dal 21 lug 2005
1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dall', comma 2.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità.
Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato B, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 279 (in G.U. 1a s.s. 20/7/2005, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, secondo periodo del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in tema di anticipazione dell'eta' di accesso alla scuola primaria sia adottato sentita la conferenza unificata Stato-Regioni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-19;59#art-13