Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 15 gen 2004
1. All' del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalità di organizzazione delle mostre o manifestazioni, delle attività di studio, di ricerca e sperimentazione, valorizzando la interdisciplinarietà tra le arti oggetto dei propri settori culturali, nel rispetto dei fini di cui all'.». 2. All' del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 3 è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-08;1#art-4