Art. 3 · (L) Emissione
Titolo I

Art. 3

3 / 83

(L) Emissione

In vigore dal 1 mar 2004
. (L) Emissione 1. Nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro: a) di effettuare, nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la determinazione di esso, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema del collocamento e ogni altra caratteristica e modalità, ivi compresa la facoltà di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia, con la società di gestione accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari italiani ed esteri, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle predette operazioni d'indebitamento; b) di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto di tesoreria; i conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato, ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante. Con le stesse modalità si provvede sul mercato interbancario ad operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui alla lettera a); c) di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali. (L). 2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro può derogare alle norme di contabilità di Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396#art-3